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Ordine di servizio Legge Cartabia CIVILE

mercoledì 1 marzo 2023

 

TRIBUNALE DI LARINO

Settore Civile

Piazza del Popolo, 1   -   86035 LARINO (CB)  

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 

Visto il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;

Lette le norme transitorie della riforma Cartabia aggiornate alla l. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022;

Viste le disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nel processo civile;

Tenuto conto che in assenza di norma specifica, l’obbligatorietà del deposito telematico non potrà applicarsi ai casi in cui la parte stia in giudizio personalmente.

Atteso che su tutti i procedimenti in fieri, alla disamina anzitutto delle disposizioni transitorie (artt. 85-97), occorre provvedere con urgenza sulle problematiche organizzativo-gestionali riguardanti gli aspetti relativi al bollo e ai diritti di cancelleria;

DISPONE

quanto segue

dal 1° marzo 2023 potranno ancora accettarsi le marche da bollo in ogni caso e i relativi diritti di copia solo da parte di privati costituiti senza il patrocinio di un avvocato.

L’efficacia del presente ordine di servizio fino a quando non vi saranno disposizioni ministeriali e circolari esplicative in merito.

 

Larino. 01/03/2023

IL DIRETTORE

DR. VINCENZO MUSACCHIO

 

 

Visto: IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dr. Michele RUSSO

_______________________________________________________________________________________________

 

TRIBUNALE DI LARINO

Settore Civile

 

 

Si comunica che - per effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/22, in seguito alla nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale» che dispone che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l’atto o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti - a far data dal 1° marzo 2023, i cancellieri del Tribunale e del Giudice di Pace di Larino non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell’art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell’esecuzione come prescrive l’art. 153 disp.att. c.p.c. .

Il presente provvedimento ha efficacia dal 1° marzo 2023.

Si comunichi alle cancellerie civili del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Larino e Termoli.

Si pubblichi sul sito istituzionale.

 

Larino, 01.03.2023            

 

         

TRIBUNALE DI LARINO

Settore Civile

 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di contributo unificato nei procedimenti soggetti a rito semplificato di cognizione art.281 decies e ss. c.p.c.

 

             Vista la riforma del processo civile di cui al D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia e la L. 197-2022), che ha introdotto, a partire dal 1° marzo 2023, il rito semplificato di cognizione, regolato dagli articoli 281 decies e ss. c.p.c., abrogando il procedimento sommario di cognizione, regolato dall'art. 702 bis e ss. cpc ;

            Valutata la necessità di dare disposizioni alla cancelleria in ordine alla verifica della corresponsione del corretto CU relativo ai procedimenti introdotti con la nuova ritualità, a partire dal 1° marzo 2023;

            Considerato che il procedimento semplificato è stato collocato nel secondo libro del c.p.c. e non più tra i procedimenti speciali del libro IV, come previsto per il vecchio rito sommario che viene a sostituire;

Considerato che si tratta di un rito applicabile alla pressochè totalità delle controversie e che vi è piena equiparazione al rito ordinario perché il rito semplificato si conclude con sentenza e non più con ordinanza;

tutto ciò considerato, nell’attuale quadro normativo è da ritenere che sia applicabile la normativa generale di cui all'art. 13, comma 1, DPR. n. 115/2002 laddove viene stabilito l’importo del C.U. in relazione al valore della controversia in misura piena,

 

si dispone

 

          che la cancelleria proceda al controllo di regolarità sull’importo del CU per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione nella misura piena individuata ai sensi del comma 1 dell’art.13 DPR. n. 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D.lgs. n.150/2011, Capo III.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 1° marzo 2023.

Si comunichi alle cancellerie civili del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

Si pubblichi sul sito istituzionale.

 

Larino, 01.03.2023                               

          

                                                                       IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

                                                Dott. Michele RUSSO

IL DIRETTORE DEL SETTORE CIVILE

DR. VINCENZO MUSACCHIO